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Tra i meriti del Codice del 1983 è l'aver consegnato agli operatori del diritto l'importante novità contenuta nel can. 1536, § 2 in merito al valore probativo delle dichiarazioni delle parti e alla possibilità di attribuire loro la forza di prova piena; non si è trattato del frutto isolato di una stagione legislativa, ma del venire a compimento di fermenti e istanze già presenti da decenni in dottrina e nella Giurisprudenza Rotale. Lo studio delle sentenze relative ad alcuni capi di nullità ha messo in luce la ricezione, non sempre piena, di questa novità sino alla Dignitas Connubii, di cui sono stati studiati anche gli schemi preparatori. Al termine del cammino, la novità appare mancata, cioè depotenziata, nel concreto della prassi forense canonica, ma non svanita, restando aperte nuove e proficue vie di utilizzo di essa.